Mediazione e conciliazione

Nell’ottica della riforma del rito civile, che prevede l’introduzione di procedure di mediazione e conciliazione propedeutiche al giudizio, lo Studio Legale Cetraro mette a disposizione dei propri clienti le competenze e le professionalità richieste dalla legge in materia di Mediazione e Conciliazione.

Si tratta di efficaci strumenti di definizione stragiudiziale delle controversie che, attraverso le più moderne tecniche di negoziazione, favoriscono il raggiungimento dell’accordo tra le parti in tempi molto brevi e a costi certi e contenuti.

Con la Legge delega del 18 giugno 2009 n. 60 il Parlamento ha delegato il Governo a predisporre la regolamentazione della mediazione e della conciliazione nelle controversie civili e commerciali, in coerenza con la normativa comunitaria.

Con il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 il Governo, nel dare attuazione alla legge delega, ha predisposto la regolamentazione della materia, definendone i limiti, le modalità di accesso e le regole procedurali.

La Mediazione, originariamente introdotta dal decreto legislativo 28/2010, dichiarato incostituzionale per eccesso di delega, è stata reintrodotta dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 ed è in vigore dal 20 settembre 2013. D.Lgs. 28/2010, art. 1 lett. a): “la mediazione è quella attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.”

Le materie in cui la Mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di:

  • Condominio;
  • Diritti reali;
  • Divisioni Successioni ereditarie;
  • Patti di famiglia;
  • Locazioni;
  • Comodato;
  • Affitto di aziende;
  • Risarcimento danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La Mediazione non è più condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, pertanto, non risulta obbligatoria:

  • nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  • nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 c.p.c.;
  • nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis c.p.c.;
  • nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703 c.p.c.;
  • nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • nei procedimenti in camera di consiglio;
  • nell’azione civile esercitata nel processo penale.

Più recente è l’istituto della Negoziazione assistita, introdotto con il decreto legge 132/2014, convertito in Legge 10 novembre 2014, n. 162 ed applicabile dal 9 febbraio 2015.

  • L. 132/2014, art. 1: “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati (…)”
  • Tale procedura, pertanto, è finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti, assistite dai rispettivi difensori, di un accordo detto convenzione di negoziazione.
  • L’obbligatorietà vige in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 D.L. 132/2014) ed ora, con la legge di stabilità 2015, anche in materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (art. 249 L. 190/2014). Il legislatore ha inoltre previsto specifiche disposizioni in materia di negoziazione assistita facoltativa in materia di famiglia (art. 6, L. 162/2014).

CODICE DELLA MEDIAZIONE E DELLA CONCILIAZIONE