Diritto delle Assicurazioni
Le vertenze in materia assicurativa sono numerose, atteso che notoriamente le polizze di assicurazione sono piuttosto complesse e molto spesso l’assicurato è inconsapevole di aver sottoscritto clausole limitratrici, franchigie o scoperti, con la conseguenza che in fase liquidativa si vede opporre eccezioni di pagamento da parte dell’assicuratore.
In particolar modo, le polizze di assicurazione offrono due tipologie di garanzie:
- quella relativa a danni che possono colpire la persona dell’assicurato o i suoi beni (polizze infortuni, le polizze sanitarie, le polizze incendio, furto, ecc.)
- quella che tutela l’assicurato dal pagamento dei danni che lo stesso colposamente provoca a terzi (polizze responsabilità civile auto, responsabilità professionale, responsabilità verso i dipendenti, quella per prodotti difettosi ecc.)
Occorre tener presente che la nostra legislazione prevede una significativa tutela nei confronti dell’assicurato, segnalando a tal proposito, le innovazioni più importanti introdotte dal nuovo “Codice delle Assicurazioni”, relative al danno biologico (micro e macro permanenti), alla trasparenza nelle condizioni di contratto e all’introduzione della procedura di indennizzo diretto del danno.
Lo Studio Legale Cetraro si occupa di Diritto delle Assicurazioni sia nei rami danni che responsabilità civile, con particolare riferimento a quella automobilistica, seguendo con particolare attenzione l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale del risarcimento del danno biologico ed esistenziale.
In particolar modo offre consulenza e assistenza nel settore del risarcimento danni subiti a seguito di sinistro stradale.
Sin dalle prime fasi successive all’incidente, la vittima è assistita da un legale che le consenta, tra l’altro, di valutare la congruità della somma offerta dalla Compagnia di Assicurazione, evitando di accettare una somma notevolmente inferiore a quella che gli spetta.
Lo Studio garantisce massima trasparenza nella fase delle trattative con la Compagnia di Assicurazione, per consentire al cliente di valutare consapevolmente se accettare o rifiutare il risarcimento offerto, nonché un’attenta attività di supervisione sull’intera fase di gestione dei sinistri da parte delle Compagnie, ivi compresa la definizione transattiva delle richieste di danno, sia nei tradizionali settori assicurativi sia in quelli maggiormente innovativi.
Si assicura tutela in giudizio in caso di contestazioni della Compagnia di Assicurazioni sulla dinamica dell’incidente o nel caso di offerte di risarcimento inferiori al dovuto.
Gli ambiti di competenza riguardano:
- Tutela giudiziale, stragiudiziale e risarcimento danni
- Responsabilità Civile Automobilistica
- Azioni surrogatorie e recuperatorie
- Danni a veicoli, cose e persone
- Invalidità derivante da incidente stradale
Lo Studio Legale Cetraro si occupa inoltre del ramo speciale del credito e delle cauzioni e annovera tra i propri clienti primarie Compagnie di Assicurazione. La consulenza offerta si estende anche ai contratti di assicurazione e di riassicurazione.
Cass. Civ., Sez. III., sentenza n. 2463 del 04.02.2020: “(…) L’accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta l’automatico obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno – derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica – e quindi di produzione del reddito.”
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 31072 del 28.11.2019: “(..) L’art. 32 d.l. n. 1/2012, ai commi 3-ter e 3-quater non pone limiti ai mezzi di prova, come pure alla risarcibilità del danno, bensì ribadisce un principio già insito nel sistema: il risarcimento di qualsiasi danno presuppone che chi lo invoca nei dimostri la sussistenza “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 31071 del 28.11.2019: “(..) L’assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) dell’autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato, è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.”
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
CODICE DELLA STRADA
CODICE CIVILE