Diritto del lavoro

Lo Studio Legale Cetraro si occupa da molti anni di tutte le controversie attinenti al Rapporto di Lavoro, quale relazione giuridica intercorrente tra il prestatore e il datore di lavoro, sia nelle forme delle controversie individuali di lavoro, sia nelle forme delle controversie in materia di Previdenza ed Assistenza obbligatoria.

In particolare, lo Studio offre specifica e accurata consulenza ed assistenza in tema di:

  • Gestione del rapporto di lavoro
  • Mobilità del lavoratore
  • Licenziamenti individuali e collettivi
  • Richieste di indennità o differenze retributive
  • Sicurezza sul lavoro
  • Danni non patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro (mobbing, demansionamento, danno alla professionalità)

Cass. Civ., Sez. lav., sentenza n. 2711 del 05.02.2020:Infortuni sul lavoro, l’adeguamento della prestazione è erogata all’assicurato a prescindere dalla sua volontà (..) Il sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ispirato all’esigenza di adeguare, per quanto possibile, la prestazione all’effettiva misura della riduzione dell’attitudine al lavoro. Ne consegue che in sede giudiziale, sia che si tratti di prima liquidazione, sia che si tratti di revisione, l’oggetto del giudizio verte sull’accertamento dell’effettivo grado di riduzione dell’idoneità lavorativa, senza che sia consentito ancorare l’adeguamento della rendita alla volontà espressa dall’assicurato.”

Cass. Civ., Sez. lav., sentenza n. 2365 del 03.02.2020: Licenziamento disciplinare: si applicano anche agli apprendisti le tutele dello Statuto dei Lavoratori (..) Al rapporto di lavoro in apprendistato si applicano le garanzie procedimentali dettate dall’art. 7, l. n. 300 del 1970, in ipotesi di licenziamento disciplinare nel quale il datore di lavoro addebiti all’apprendista un comportamento negligente ovvero, in senso lato, colpevole.”

Trib. Trieste, Sez. lav., sentenza n. 129 del 20.06.2019: “Poiché l’indennità Inail, in considerazione della sua natura assistenziale, non copre esattamente l’intero danno alla salute, anche dopo la novella di cui al decreto legislativo 38/2000 il lavoratore ha diritto, ricorrendo i presupposti dell’articolo 10 del TU 1124/1965, ad agire contro il datore di lavoro per il ristoro del danno biologico c.d. differenziale, ovverosia di quella parte di danno biologico che, in termini meramente quantitativi, non sia coperta dall’assicurazione obbligatoria. In altri termini, anche successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000, a norma degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro), la responsabilità civile del datore di lavoro, nonostante la copertura assicurativa garantita al lavoratore infortunato dall’Inail, permane (con la conseguente esperibilità dell’azione risarcitoria dell’infortunato per il cosiddetto danno differenziale) quando l’infortunio sia stato cagionato dalla violazione delle norme di protezione contro gli infortuni, allorché il fatto si configuri come reato procedibile d’ufficio, valutazione effettuabile incidenter tantum anche dal giudice del lavoro. L’obbligo risarcitorio del datore di lavoro nei confronti del lavoratore infortunato, previsto dall’art. 10 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è subordinato e limitato all’eventuale eccedenza dell’ammontare complessivo del risarcimento determinato secondo i criteri civilistici, rispetto alle indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti del T.U. dell’assicurazione obbligatoria.

In ambito previdenziale, lo Studio ha maturato una significativa esperienza, sia in sede giudiziaria che stragiudiziale, in materia di Infortuni sul lavoro, Malattie professionali e Previdenze varie, quali: Indennità di malattia e di maternità, Indennità sostitutiva delle ferie non godute e di disoccupazione.

Lo Studio Legale Cetraro si occupa, inoltre, anche di vertenze con gli Istituti previdenziali e assicurativi (Inps e Inail), in materia di regolarità delle posizioni previdenziali e assicurativi delle Aziende.

Si garantisce assistenza legale e informazioni aggiornate in materia di Previdenza e Assistenza obbligatoria, tutelando i diritti dei singoli cittadini per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali:

  • Indennità d’accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980
  • Indennità di frequenza ai sensi della Legge 289/1990
  • Assegno mensile di assistenza ai sensi della Legge 118/1971
  • Pensione di inabilità ai sensi della Legge 222/1984
  • Stato di handicap ai sensi della Legge 104/92
  • Assegno ordinario di invalidità lavorativa ai sensi della Legge 222/1984

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